Art. 29.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria).

      1. Quando dispone l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi

 

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dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo che in caso di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
      4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.